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Articolo 3 dello
Statuto
della CGIL
Iscrizione alla Cgil
L'iscrizione alla Cgil avviene mediante domanda alla struttura congressuale del
luogo di lavoro o territoriale, o della lega Spi, e mediante la sottoscrizione
della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell'organizzazione
la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino
all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con
finalità incompatibili con il presente Statuto .
Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto
associativo con la Cgil.
L'iscrizione alla Cgil è attestata dalla tessera e dalla regolarità del
versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può
essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o.
Alla CGIL possono
iscriversi:
I lavoratori dipendenti: d’ogni
qualifica e ruolo professionale dei settori produttivi, servizi, terziario,
pubblica amministrazione e agricoltura.
I disoccupati.
I lavoratori atipici, chi lavora
senza tutela e senza una rete di protezione sociale.
I pensionati: d’ogni categoria di
lavoro.
Come?
Sul luogo di lavoro, rivolgendosi
ai rappresentanti sindacali CGIL e
chiedendo di firmare la delega d’adesione alla CGIL. In questo modo l’azienda
in base alle norme di legge e di contratto effettuerà la trattenuta mensile
sulla busta paga della quota sindacale.
Presso le
sedi CGIL
oppure puoi prendere contatto con noi e
riempiendo i campi sottostanti saranno i nostri funzionari sindacali a
ricontattarti
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