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| Categoria | Durata |
| E | 4 settimane |
| D | 5 settimane |
| C e superiori | 6 settimane |
IMPIEGATI:
L 'assunzione può
avvenire con un periodo di prova non superiore ai 6 mesi per gli Imp. Di grup. A
e a 3 mesi per gli altri gruppi. Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a
3 mesi e a 2 mesi per i seguenti Impiegati:
A) amministrativi che, per un biennio abbiano lavorato con le stesse mansioni
presso altre aziende con le stesse mansioni
B) Tecnici che, per un biennio abbiano con analoghe mansioni lavorato presso
altre aziende con le stesse mansioni
L'assenza in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere
comunicata dall'operaio alla Direzione dell'azienda entro 4 ore dall'inizio
dell'assenza salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
Periodo di conservazione del posto - la durata complessiva del periodo di
conservazione del posto di lavoro è di 12 mesi
Ai fini del raggiungimento di tale limite massimo si cumulano le malattie per
assenza di malattia nell’arco di 18 mesi
In caso di infortunio sul lavoro, la conservazione del posto di lavoro spetta
fino a guarigione clinica , in caso di malattia Professionale per tutto il
periodo di erogazione da parte dell’INAIL per inabilità temporanea .
LA CONSERVAZIONE DEL POSTO PER MALATTIA NON SPETTA DURANTE IL PERIODO DI PROVA
A decorrere dall'1 agosto 2004 per i lavoratori che nel precedente anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 3 volte per eventi dovuti a malattia e/o infortunio non sul lavoro, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene.
Anni di servizio durata dell’assenza quota % di retribuzione
Operai dal 4° (* ) al 180° giorno 100%
dal 181° al 270° giorno 34%
Impiegati primi 6 mesi 100%
90 giorni successivi 34%
(*) Dal – 1° - giorno per malattie superiori a 7 giorni –
In caso di assenza per Infortunio sul lavoro o malattia professionale spetta l’aliquota del 100% fino a guarigione clinica .
Quota a carico del datore di lavoro
Per gli Impiegati il trattamento economico di malattia è completamente a carico del datore di lavoro.
Per gli Operai il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, fino a raggiungere l’aliquota della retribuzione netta sopra indicata
Spetta ai
lavoratori non in prova ed ha la durata di 15 giorni consecutivi .
Per gli Impiegati la relativa retribuzione è completamente a carico del datore
di lavoro. Per gli operai il datore di lavoro deve integrare l’assegno erogato
dall’INPS , fino a concorrenza di 80 ore della normale retribuzione.
Lavoratori delle Imprese Artigiane del Legno
Preavviso di dimissioni o licenziamento
OPERAI - LA DURATA DI PREAVVISO E’ DI 6 GIORNI
IMPIEGATI
Anni di servizio cat. A-B cat. C-D
Fino a 5 anni 1mese e ½ 1 mese
Oltre i 5 anni e fino a 10 2 mesi 1 mese e ½
Oltre i 10 anni 2 mesi e ½ 2 mesi
Per gli Impiegati il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di passaggio di operaio a impiegato viene riconosciuta al lavoratore un’anzianità convenzionale pari al 50% del periodo di servizio prestato come operaio.
OPERAI
| Categoria | Durata |
| E | 4 settimane |
| D | 5 settimane |
| C e superiori | 6 settimane |
IMPIEGATI
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore ai 6 mesi per
gli impiegati del gruppo – A – e 3 mesi per quelli degli altri gruppi. Il
periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi per i seguenti
Impiegati :
gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato per 2 anni
servizio presso altre aziende
per i tecnici che, con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno 2
anni presso altre aziende che esercitassero la stessa attività.
Periodo di conservazione del posto: la durata complessiva del periodo di
conservazione è di 12 mesi.
Ai fini del raggiungimento di tale limite massimo si cumulano le assenze per
malattia nell’arco dei 18 mesi .
In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto spetta fino a
guarigione clinica, in caso di malattia professionale per tutto il periodo di
erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità di inabilità temporanea.
La conservazione del posto per malattia non spetta durante il periodo di prova.
Quota a carico del lavoratore
Per gli Impiegati il trattamento economico per malattia è completamente a carico del Datore di lavoro.
Per gli Operai, il Datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, fino a raggiungere l’aliquota della retribuzione netta sopra indicata.
Anni di servizio - Durata dell’assenza - quota % retribuzi.
Operai dal 4° (*) al 180° gg. - 100%
Dal 181° al 270° gg. - 34%
IMPIEGATI Primi 6 mesi - 100%
90 giorni successivi - 34%
(*) Dal 1° giorno per malattia superiore ai 7 giorni.
In caso di assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale spetta il 100% fino a guarigione clinica.
Spetta ai
lavoratori non in prova ed ha la durata di 15 giorni consecutivi .
Per gli Impiegati la relativa retribuzione è completamente a carico del datore
di lavoro. Per gli operai il datore di lavoro deve integrare l’assegno erogato
dall’INPS , fino a concorrenza di 80 ore della normale retribuzione.
I contributi sociali sulla paga a carico del lavoratore
Fondo pensioni C.I.G.straord Totale
Lavoratori di Aziende industriali con più di 15 Dipendenti 8,89 % 0,30% 9,19 %
Lavoratori di Aziende industriali con meno di 15 Dipendenti 8,89 % - 8,89 %
Lavoratori di Aziende Artigiane 8,89 % - 8,89 %
Apprendisti 5,54 % - 5,54 %
Trattamenti di Cassa Integrazione 5,54 % - 5,54 %
ALLE SUDDETTE TRATTENUTE VA’ AGGIUNTA LA TRATTENUTA DELLO 0,9%
DELL’ADDIZIONALE IRPEF. E L'ADDIZIONALE COMUNALE dove questa è stata decisa