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FINANZIARIA 2008: NOVITA’ FISCALI PER INQUILINI E PROPRIETARI
La legge finanziaria 2008 prevede nuovi sgravi fiscali per gli inquilini, titolari di contratto di affitto registrato ai sensi della L. 431/98, qualora l’immobile sia adibito ad abitazione principale:
§ Detrazione di € 300 ,00 con reddito complessivo fino a € 15.494,00
Detrazione di € 150,00 con reddito complessivo da € 15.495,00 a € 30.987,00;
§ Detrazione per i giovani dai 20 ai 30 anni, per i primi 3 anni, di € 992,00 con reddito complessivo fino a € 15.494,00. L’abitazione principale deve essere diversa da quella dei genitori.
Tali sgravi sono in vigore dall’anno fiscale 2007 e quindi sono esigibili dalla prossima dichiarazione dei redditi. Sono rimaste le vecchie detrazioni previste per i canoni concordati e per i lavoratori che si sono trasferiti nel comune di lavoro. Tutte le detrazioni previste sugli affitti non sono fra loro cumulabili; l’inquilino sceglierà la più conveniente.
STUDENTI UNIVERSITARI “FUORI SEDE” iscritti in Università in comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 km ed in altra provincia con la nuova finanziaria si riconfermano le detrazioni di € 500,00 per i contratti di affitto stipulati ai sensi della L. 431/98 e si applicano anche ad altre forme di contratto a partire dal 01.01.2008 (canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative).
AGEVOLAZIONI ICI:
§ Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, in aggiunta alla detrazione tradizionale, abbattimento aggiuntivo, pari al 1,33 per mille dell’imponibile ICI , con tetto massimo di € 200,00;
§ Applicazione delle aliquote e detrazioni per l’abitazione principale al coniuge separato o divorziato non assegnatario dell’immobile;
§ Possibilità per i comuni a partire dal 01.01.2009 di deliberare aliquote ICI inferiori al 4 per mille per le unità immobiliari su cui sono state installati impianti per energia rinnovabile;
§ Proroga per gli anni 2008-2009-2010 della detrazione IRPEF del 36% e del 55% e dell’IVA agevolata al 10% sugli interventi di recupero edilizio;
§ Ripristinata la detrazione irpef del 36% per l’acquisto di fabbricati ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. A condizione che gli interventi di recupero siano realizzati sull’intero fabbricato dal 01.01.2008 al 31.12.2010 e che il rogito sia stipulato entro il 30.06.2011. La detrazione viene calcolata sul 25% del prezzo di acquisto ed entro il limite massimo di € 48.000,00;
PERIZIE GIURATE PER VALUTAZIONE TERRENI:
§ Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni agricoli o edificabili posseduti al 01.01.2008, le perizie vanno giurate entro il 30.06.08, entro tale data deve essere versata l'imposta sostitutiva pari al 4% del valore peritato. E' possibile il pagamento in tre rate di pari importo con interessi del 3% le cui scadenze sono: 30.06.08, 30.06.09 e 30.06.10;
MUTUI “PRIMA CASA”:
§ a partire dal periodo di imposta 2008 la detrazione già prevista per gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale verrà calcolata su di un importo massimo di € 4.000,00 (importo max fino al 2007 € 3.615,00);
§ creazione presso il Ministero dell’Economia, di un fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, finalizzato a sostenere i mutuatari che chiedono la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi (tale disciplina non è ancora operativa in quanto deve essere approvato un apposito regolamento);
§ la decadenza della agevolazioni “prima casa” richieste in sede di acquisto comporta dal 01.01.2008 una maggiore tassazione del contratto di mutuo stipulato per finanziare l’acquisto; infatti l’imposta sostitutiva passa dallo 0,25% al 2%. Alla differenza verrà applicata una sanzione del 30%;
§ le variazioni delle condizioni del contratto di mutuo esistente possono essere pattuite fra il debitore e la banca originaria con una scrittura privata non autenticata e senza spese;
§ estesa la cancellazione facile delle ipoteche prevista dal decreto “BERSANI” anche ai mutui accollati all’acquirente dal costruttore e a quelli garantiti con ipoteca su cambiali.
Forlì, 10/01/08